La richiesta della figura del consulente del lavoro cresce sempre di più, questo perché le aziende non hanno al loro interno le competenze e l’esperienza necessaria per gestire l’intero processo aziendale e trovano nella figura del consulente del lavoro con il proprio studio di consulenza del lavoro una sorta di quadro esterno che si dedica alla gestione del personale. Per svolgere il proprio compito al meglio, la preparazione professionale del consulente del lavoro deve spaziare tra svariate discipline: amministrazione, contabilità, diritto, assicurazione, previdenza. Ma qual è l’iter per diventare consulente del lavoro?
Per poter svolgere la professione di consulente del lavoro è necessario conseguire un titolo di studio universitario. Più precisamente la normativa che regola la professione di consulente del lavoro, riconosciuta dalla Legge n. 12/1979, prevede il possesso di una laurea triennale o quinquennale in uno dei seguenti insegnamenti:
- scienze dei servizi giuridici;
- scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- scienze dell’economia e della gestione aziendale;
- scienze dell’amministrazione;
- scienze economiche;
- scienze giuridiche.
Lauree specialistiche in:
- giurisprudenza;
- scienze dell’economia;
- scienze della politica;
- scienze delle pubbliche amministrazioni;
- scienze economico-aziendale;
- teoria e tecniche della formazione e dell’informazione giuridica.
- oppure una laurea triennale in consulenza del lavoro.
Possedere la laurea non basta per svolgere la professione di consulente. Infatti, la legge stabilisce che, gli interessati a svolgere questa professione dovranno svolgere un periodo di praticantato di 18 mesi presso uno studio di consulenza del lavoro iscritto all’albo da almeno 5 anni. Terminato il tirocinio, l’aspirante consulente dovrà svolgere un esame di Stato che consta di 2 prove scritte e 1 orale. Dopo aver superato l’esame di Stato bisogna iscriversi all’albo dei consulenti del lavoro. La Legge n. 12/1979 prevede proprio l’obbligo di iscrizione all’albo come condizione per esercitare tale professione. Oltre all’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro è obbligatoria anche la formazione professionale continua che prevede il raggiungimento di minimo 50 crediti formativi ogni due anni.